La Ctp Milano, con sentenza n. 111/09, ha giudicato lecito il comportamento di una professionista che ha prodotto una serie di documenti per dimostrare che il cliente al quale aveva fatturato la prestazione professionale tratteneva dal pagamento la ritenuta d’acconto. Nel caso, se pur richiesta più volte, la certificazione delle ritenute non era mai stata prodotta dal cliente. In merito alle somme in oggetto, la professionista era stata iscritta a ruolo dall’agenzia delle Entrate.
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