Se il sindacalista mantiene la retribuzione perde l’avanzamento

Pubblicato il 17 maggio 2010 La Cassazione, con sentenza n. 11146 del 2010, interviene in merito al diritto all’avanzamento di carriera con assenze sindacali continue, ricordando il regime differenziato a seconda dei casi:

- con il permesso sindacale permanente è impedito l’avanzamento di carriera, in quanto è regolarmente retribuito;

- con l’aspettativa sindacale il diritto all’avanzamento è mantenuto in quanto è aspettativa non retribuita.

Nel caso di specie, un conducente di linea non avendo diritto all’aspettativa retribuita in base al contratto collettivo, per dieci anni aveva fruito di permessi sindacali retribuiti, per non perdere la paga.

I giudici hanno spiegato che per gli articoli 24 e 31 del Regio decreto 148/1931 non è ammissibile “una equivalenza imprescindibile ed automatica fra ogni allontanamento dal lavoro per motivi sindacali e l’aspettativa ivi prevista”, ossia non tutte le assenze possono qualificarsi come aspettative. Il conducente avendo liberamente scelto di mantenere la retribuzione, non andando in aspettativa non retribuita, deve accettare la rinuncia alla progressione di carriera.
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