Se il lavoratore richiede l’assegno straordinario rinuncia all’impugnazione del licenziamento

Pubblicato il 29 settembre 2010 La Cassazione, con sentenza n. 20358 depositata il 28 settembre 2010, ricorda che il Dm 158/2000 - Regolamento relativo all’istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente delle imprese di credito - istituisce presso l’Inps un Fondo che finanzia trattamenti in favore di lavoratori che hanno subito riduzioni dell’orario di lavoro o la sospensione temporanea dell’attività.

Il Fondo eroga anche assegni straordinari per il sostegno al reddito, con versamento dei contributi ad opera dell’ex datore, riconosciuti ai lavoratori ammessi alla fruizione nell’ambito dei processi di agevolazione all’esodo.

Sulla base di quanto espresso si chiarisce che il lavoratore, nel momento in cui chiede i benefici citati, rinunciando al preavviso e alla relativa indennità sostitutiva, accetta la risoluzione del rapporto. È inequivocabile l’intendimento di correlare l’accesso al trattamento con la cessazione del rapporto.

Pertanto, presentata la domanda per l'intervento del fondo viene precluso un successivo ripensamento ed anche l'impugnazione del recesso.
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