Se è certo che non si può rientrare del credito niente esposizione in bilancio della perdita

Pubblicato il 09 maggio 2011 Con la sentenza n. 9218, depositata il 21 aprile 2011, la Cassazione interviene in merito alla vicenda di un contribuente che vantava un credito verso un debitore apparente. Il creditore aveva rinviato di anni la deduzione fiscale delle perdite sui crediti prima di eliminare la posta in bilancio, nonostante un provvedimento del pretore in sede penale sancisse la completa estraneità del debitore apparente. La Corte spiega che la reiterata esposizione in bilancio di tale credito non è legittima dal momento che non basata “su alcun serio riscontro circa l’effettiva esperibilità di un’azione legale verso chicchessia”. Si tratta, infatti, di appostamenti di crediti sperati in attesa di identificare il debitore.

Dunque, un contribuente non può rinviare la deduzione fiscale delle perdite su crediti se sussistono manifestamente gli elementi certi e precisi - ex articolo 101, comma 5 del Tuir – a cui subordinare il riconoscimento. I componenti reddituali concorrono alla formazione dell’imponibile secondo il periodo di competenza: se è ritenuto palesemente impossibile rientrare dal credito, il rinvio ad oltranza della perdita con l’eliminazione del credito in oggetto dall’attivo dello stato patrimoniale viola il principio di competenza, lasciando al contribuente la possibilità di scegliere il periodo migliore per manifestare la perdita.
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