La Cassazione, con l’ordinanza n. 19255 del 2 agosto 2017, ha chiarito che le agevolazioni prima casa devono essere revocate se l'acquirente alla data di stipula dell'atto era già proprietario, nello stesso Comune, di un altro immobile ad uso ufficio (studio professionale) ma con classificazione catastale abitativa.
Nello specifico l'immobile era accatastato con categoria A2, immobile con destinazione d'uso abitativa, ed era servito da utenze per uso domestico.
I supremi giudici ribadiscono l'orientamento pregresso: quanto in tema di agevolazioni fiscali, ai fini della fruizione dei benefici per l'acquisto della “prima casa”, l'art. 1, nota seconda bis, tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, nel testo vigente ratione temporis ... condiziona l'agevolazione alla non titolarità del diritto di proprietà “di altra casa di abitazione nel territorio del Comune ove è situato l'immobile da acquistare” senza più menzionare anche il requisito dell'idoneità dell'immobile, presente invece nella precedente formulazione della norma, sicché non assume rilievo la situazione soggettiva del contribuente o il concreto utilizzo del bene, assumendo rilievo il solo parametro oggettivo della classificazione catastale dello stesso (Cass. Sez. VI- 5, n. 25646/15; conf. n. 25521/16).
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