Scudo-ter: discipline da considerare nella scelta dell’adesione

Pubblicato il 13 settembre 2009

La versione attuale dello scudo fiscale (articolo 13-bis del Dl 78/09) prevede che gli elementi che emergono dall’operazione di regolarizzazione o rimpatrio, a partire dal 15 settembre 2009 fino a metà aprile 2010, delle attività finanziarie e patrimoniali possedute all’estero non possono essere utilizzati, in sede amministrativa o giudiziaria in via autonoma o addizionale, né per il passato, né per il futuro come elementi di imputazione contro il contribuente interessato; inoltre, allo stesso non possono essere applicate sanzioni penali per i reati di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione.

Le regole dello scudo fiscale ricalcano la precedente versione disciplinata dal Dl 350/2001. Tuttavia, tra le discipline vecchia e nuova sono intervenute norme che dovranno essere tenute in considerazione per le scelte future. Ad esempio, in merito alle controllate estere bisognerà fare in conti con le norme per le Cfc intervenute tra il primo ed il secondo scudo: la tassazione per trasparenza produrrà che al momento dell’incasso dei dividendi o alla cessione delle partecipazioni l’intermediario con la compilazione dei quadri SK o So rivelerà alle Entrate ciò che il cliente avrà fino a quel momento tenuto segreto.

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