Scudo fiscale: le cifre del Mef allineate a quelle del Fisco; sul sito dell’Economia la seconda circolare sull’antiriciclaggio
Pubblicato il 18 febbraio 2010
Emerge dalle segnalazioni statistiche pervenute a Bankitalia al 15 febbraio 2010 dagli intermediari che il bottino dello scudo fiscale è pari a 85,1 miliardi di euro: dalla Svizzera sono stati rimpatriati circa 60 miliardi (24,9 con liquidazione e 35 senza liquidazione), dal Lussemburgo 7,3 miliardi e dal Principato di Monaco 4,1 miliardi.
La differenza con la cifra di 95 miliardi diffusa dal ministero dell'Economia, con il comunicato stampa del 29 dicembre 2009, si legge in una nota di Bankitalia, è dovuta ad una serie di fattori. Come riporta il conseguente comunicato stampa delle Entrate, datato
17 febbraio 2010, il ministero dell’Economia ha utilizzato i dati sul gettito dell'imposta, rispetto a segnalazioni ai fini della bilancia dei pagamenti in possesso della Banca d’Italia. Poi c’è da considerare che sono escluse dalla stima di Bankitalia alcuni beni patrimoniali come preziosi od opere d'arte e le operazioni di importo inferiore alla soglia di rilevazione (50.000 euro se il paese di provenienza è nell'Ue, oppure Svizzera, Liechtenstein, Norvegia o Islanda, 12.500 euro negli altri casi). Inoltre, si evidenzia che l'effettivo rimpatrio o regolarizzazione delle attività “scudate” può essere stato differito (per la presenza di cause ostative il termine è fissato al 31 dicembre 2010), dunque non può essere stato segnalato ai fini statistici.
A proposito di scudo fiscale, si ricorda che il ministero dell'Economia ha emesso la seconda circolare (la prima è datata 12 ottobre 2009) datata
16 febbraio 2010 sulla disciplina antiriciclaggio, rivolta a intermediari e professionisti. Nel documento, reperibile dal sito del Mef, è spiegato che trovano applicazione le regole per le segnalazioni di operazioni sospette anche per il rientro o regolarizzazione di attività detenute all’estero effettuate non solo in futuro ma che in passato. I controlli, poi, dovranno proseguire anche successivamente alle operazioni di emersione. Il cliente, da parte sua, è obbligato a prestare la piena collaborazione, fornendo tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire l’adeguata verifica. Altra precisazione è che le operazioni di rimpatrio sono ricomprese tra quelle che possono essere oggetto di identificazione forzata, che prevede l’acquisizione da parte di intermediari e professionisti di documenti e informazioni sulla costituzione dei capitali per la ricostruzione dell’origine degli stessi.