Scudo fiscale: il monitoraggio attraverso i quadri RW (Unico) e SO (770)
Pubblicato il 14 settembre 2010
L’agenzia delle Entrate, con la circolare
45 del 13 settembre 2010, integra le istruzioni alle dichiarazioni Unico (quadro RW) e 770 (quadro SO) per il monitoraggio fiscale. Interessa sia i contribuenti che detengono attività estere di natura finanziaria e investimenti oltreconfine, sia gli intermediari che intervengono in operazioni di trasferimenti transfrontalieri di attività finanziarie.
L’obbligo di compilare il quadro RW di Unico è riservato a: persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e soggetti equiparati, comunque residenti in Italia.
Restano esclusi dal monitoraggio: enti commerciali e società di persone o di capitali (ad eccezione delle società semplici); in riferimento all’anno d’imposta 2009 (dunque, a partire da quest’anno) anche dipendenti pubblici, inclusi i lavoratori di organizzazioni internazionali (Onu, Nato, Unione
Europea e Ocse) e frontalieri (soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera e in Paesi limitrofi), per i quali l’esonero è limitato alle attività di natura finanziaria e patrimoniale detenute nel Paese in cui svolgono attività lavorativa.
Per le attività rimpatriate l’esonero può ritenersi definitivo in quanto possono essere considerate detenute in Italia anche nel caso di rimpatrio giuridico; per le attività regolarizzate l’esonero ha effetto esclusivamente per gli anni indicati, successivamente si applicheranno gli ordinari obblighi di monitoraggio.
Tra i chiarimenti si legge che:
- se sussistono più diritti reali sullo stesso bene, ad esempio nuda proprietà e usufrutto, sono tenuti a compilare l’RW tutti i titolari del diritto, nel caso dell’esempio il titolare del diritto di usufrutto ed il titolare della nuda proprietà;
- i coniugi cointestatari del conto corrente estero dichiarano ognuno il valore della relativa quota di possesso; mentre, se entrambi hanno la piena disponibilità delle attività finanziarie e patrimoniali ogni intestatario compila l’RW con riferimento all’intero valore delle attività;
- i contribuenti sono sempre tenuti a riempire le specifiche sezioni sul monitoraggio quando le attività finanziarie e patrimoniali sono possedute per il tramite di interposta persona, ad esempio se risultano intestate “formalmente” ad un trust;
- nel modello andranno riportati i beni patrimoniali e le attività estere di natura finanziaria con capacità di produrre redditi imponibili in Italia ed anche gli investimenti che non hanno prodotto reddito (“nonché l’ammontare dei trasferimenti da, verso e sull’estero che nel corso del periodo d’imposta hanno interessato i medesimi investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria, sempreché l’ammontare dei predetti investimenti ed attività ovvero quello dei movimenti effettuati nel corso dell’anno sia di importo complessivo superiore a euro 10.000”).
Per ciò che riguarda i contribuenti che hanno aderito allo scudo fiscale nel 2009 la circolare precisa che costoro non devono compilare l’RW relativamente ai redditi per l’anno 2009 e, nei casi di attività rimpatriate e/o regolarizzate la cui dichiarazione riservata è stata presentata tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2010, anche quello relativo ai redditi per l’anno 2010.
Se si presenta il modello 730 o se si è esonerati dalla dichiarazione l’RW deve essere comunque compilato in via autonoma assieme al frontespizio di Unico e presentato nei termini di legge.
Per quanto riguarda il modello 770 nel documento, in riferimento al quadro SO (comunicazione da parte di intermediari e altri soggetti che intervengono in operazioni effettuate nel 2009 che possono generare redditi diversi di natura finanziaria) sono istituiti i nuovi codici per la segnalazione da parte degli intermediari delle operazioni che possono generare redditi da immobili o altre attività patrimoniali oggetto di rimpatrio per effetto delle disposizioni sullo scudo fiscale, nonché per i casi in cui le attività finanziarie e patrimoniali rimpatriate fuoriescono dal circuito degli intermediari residenti.
Si ricorda che, per gli obblighi di monitoraggio dei flussi transfrontalieri di attività finanziarie, effettuano una comunicazione nominativa entro il 31 marzo di ogni anno gli intermediari, ossia banche, SIM, Poste Italiane S.p.A., società fiduciarie, agenti di cambio, stabili organizzazioni in Italia di banche ed imprese di investimento non residenti, notai, e altri intermediari residenti che, per ragioni professionali, intervengono nelle operazioni, società ed enti emittenti, limitatamente ai titoli e agli strumenti finanziari da esse emessi, società di gestione del risparmio, dottori commercialisti, ragionieri e periti commercialisti.
Con la circolare è fornita una tabella con i codici per gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria.