La Commissione tributaria regionale della Puglia, nella sentenza n. 29/1/07, partendo dal presupposto che le novità della Finanziaria tema di accertamento, non hanno valore retroattivo, ha stabilito che l’accertamento tramite gli studi di settore, ha validità con lo scostamento dai dati di Gerico, solamente dall’anno di imposta 2007. Per le annualità pregresse, prima di valutare lo scostamento tra il dichiarato ed il presunto, deve sussistere anche il requisito della grave incongruenza.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".