La norma introdotta con il Dl 223 (articolo 36, comma 7) stabilisce che, al fine del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, il costo dei fabbricati strumentali deve essere desunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione, definendo poi le modalità per la determinazione del costo di tali aree. La stessa regola rappresenta certamente un intervento di razionalità anche se a discapito della semplicità, in omaggio alla quale finora si ammortizzava il valore complessivo, evitando così complesse operazioni di scorporo. Lo spunto per la modifica viene dai principi contabili internazionali, secondo cui i due valori vanno distinti, sia pure con la ragionevolezza, la flessibilità e la personalizzazione rispetto alle esigenze del singolo caso.
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