Scontrini parlanti poco “riservati”

Pubblicato il 07 luglio 2007

L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 156 del 5 luglio chiarito che, secondo la disposizione dell’articolo 1, comma 28, della legge 296/2006, dal 1 luglio, la detrazione o la deduzione delle spese sanitarie relative all’acquisto dei medicinali è subordinata al possesso della fattura o dello scontrino in cui devono essere specificati, la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati, nonché il codice fiscale del destinatario. L’Agenzia ha risposto al quesito di un farmacista, che sollevava perplessità sulla norma che non tiene conto delle esigenze di riservatezza del cliente, sostenendo che i dati relativi agli oneri sono forniti dal contribuente facoltativamente, qualora intenda avvalersi dei benefici fiscali. L’Agenzia ha precisato che, in ogni caso, non c’è violazione della privacy perché l’Amministrazione finanziaria può trattare i dati sensibili, compresi quelli sanitari.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Lavoratori domestici: in scadenza il versamento del primo trimestre 2025

09/04/2025

Confisca per equivalente. SU: no a solidarietà passiva tra concorrenti

09/04/2025

Nuovi codici ATECO 2025: istruzioni dall’Agenzia

09/04/2025

Magistratura onoraria: la riforma ottiene il sì definitivo, è legge

09/04/2025

Trasporto su strada: più controlli e infrazioni

09/04/2025

Affitti con canone ridotto: applicazione della cedolare secca

09/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy