L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 156 del 5 luglio chiarito che, secondo la disposizione dell’articolo 1, comma 28, della legge 296/2006, dal 1 luglio, la detrazione o la deduzione delle spese sanitarie relative all’acquisto dei medicinali è subordinata al possesso della fattura o dello scontrino in cui devono essere specificati, la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati, nonché il codice fiscale del destinatario. L’Agenzia ha risposto al quesito di un farmacista, che sollevava perplessità sulla norma che non tiene conto delle esigenze di riservatezza del cliente, sostenendo che i dati relativi agli oneri sono forniti dal contribuente facoltativamente, qualora intenda avvalersi dei benefici fiscali. L’Agenzia ha precisato che, in ogni caso, non c’è violazione della privacy perché l’Amministrazione finanziaria può trattare i dati sensibili, compresi quelli sanitari.
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