L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 30 del 1° febbraio 2008, chiarisce che chi compra un’autorimessa dopo averne venduta un’altra acquistata in precedenza con l’agevolazione prima casa ha il diritto di usufruire nuovamente del beneficio, poiché ricorrono i presupposti per l’acquisto delle pertinenze sia in contemporanea sia con atto separato. Resta fermo che prima che siano trascorsi cinque anni tale contribuente non può ottenere il credito d’imposta né può pretendere di evitare la decadenza (nel caso il requisito necessario è quello che “il riacquisto riguardi un altro immobile abitativo).
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".