Sconti prima casa all’usucapione
Pubblicato il 18 dicembre 2008
In materia di imposta di registro e Invim (non anche di imposte ipotecaria e catastale) i benefici prima casa s’applicano anche per usucapione. L’orientamento della Cassazione nella sentenza
29371, depositata ieri, segna con questa conclusione un’inversione di rotta nell’interpretazione dell’articolo 8, nota II bis del Dpr 131 del 1986, in virtù del quale “
i provvedimenti che accertano l’acquisto per usucapione della proprietà dei beni immobili o di diritti reali di godimento sui medesimi beni sono soggetti all’imposta secondo le disposizioni dell’articolo 1 della tariffa”, che prevede l’aliquota del registro al 3 per cento per l’acquisto della prima casa. La tendenza era cioè di tono opposto nella decisione 10889/2003, richiamata dai giudici di legittimità nella pronuncia di ieri, nella quale la Corte si orientava in senso negativo sull’applicabilità delle agevolazioni prima casa all’acquisto dell’abitazione per usucapione. La versione veniva confermata da una seconda sentenza (n. 5447 del 2008) che, pure, negava la concessione dei benefici in argomento. Con l’ultima decisione, i vantaggi fiscali da prima casa si adeguano quindi a favore del contribuente, valendo anche sui trasferimenti per usucapione a partire dall’entrata in vigore del Dl 69/1989 (che ha inserito la nota II bis all’articolo 8 del citato Dpr 131/86).