I benefici contributivi previsti per favorire l’assunzione di cassaintegrati e iscritti nelle liste di mobilità trovano applicazione anche con riferimento ai lavoratori soci di cooperativa. Ciò è quanto precisa l’Inps nella circolare 77/2006. L’Istituto di previdenza inverte la rotta e riconosce l’estensione delle agevolazioni in seguito al cambiamento del quadro legislativo, dopo il recente parere favorevole espresso in materia dal ministero del Lavoro, in risposta a due diversi interpelli. L’Inps, abbracciando la tesi del Ministero, riconosce l’applicabilità delle agevolazioni anche per i soci lavoratori di cooperativa, i quali abbiano istaurato con la stessa anche un rapporto di lavoro in forma subordinata. La circolare si riferisce espressamente ai benefici previsti per le assunzioni a termine (aliquota contributiva degli apprendisti) e per la successiva trasformazione a tempo indeterminato (contributo mensile pari al 50% della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore), tenendo peraltro a sottolineare che il rapporto associativo non è soggetto ad alcun termine, indipendentemente dal fatto che il rapporto di lavoro abbia una durata temporale limitata. Per l’accesso alle agevolazioni contributive riferite a periodi pregressi, le cooperative dovranno presentare apposita domanda di rimborso corredandola con gli elementi necessari alla quantificazione del credito. A tal fine si dovranno usare i modelli Dm10/v, come per le regolarizzazioni contributive.
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