Nel modello Unico 2006, per la deduzione degli oneri riferiti ai paradisi fiscali, l’articolo 110, comma 1, del Tuir richiede una “speciale” inerenza dell’operazione e un’indicazione analitica. La disposizione si riferisce, quale controparte, ai fornitori (imprese) con domicilio in uno Stato indicato nel decreto ministeriale 23.12.2002. Malta e Cipro, in lista, non rilevano più dal 1°maggio 2004, data del loro ingresso in Ue. La deduzione opera solo quando è dimostrato l’esercizio effettivo d’un’attività commerciale. Il che rende estranei all’applicazione dell’articolo 110, comma 1, del Testo unico, i professionisti, lavoratori autonomi. Appurato che la legge si riferisce (letteralmente) alle imprese in senso stretto, solo ad esse, qualche dubbio resta per gli imprenditori occasionali ovvero i procacciatori di affari. Se il fornitore è impresa controllata soggetta alla regola Cfc (articolo 167, Tuir), le norme in esame non s’applicano. Stessa sorte ricade sulle Cfc “collegate” (articolo 168, Tuir) ma solo dal momento n cui la norma, non ancora in vigore, avrà effetto.
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