Il Consiglio dei ministri ha approvato ieri lo schema di decreto legislativo che introduce nel nostro ordinamento le nuove disposizioni fiscali comunitarie in materia di ristrutturazioni aziendali internazionali. Con il provvedimento, europea viene inserita tra i soggetti passivi dell’Ires. La norma chiarisce che, nel caso di trasferimento della sede all’estero, se la società mantiene un’organizzazione stabile in Italia, le eventuali perdite subite anteriormente alla data di trasferimento possono essere compensate nei 5 anni successivi. Inoltre, i trasferimenti di sede all’estero, avvenuti dal 1° gennaio 2007, vengono inclusi tra le operazioni sottoposte alla norma antielusiva. Le modifiche più rilevanti riguardano l’articolo 178 del Tuir che individua le operazioni straordinarie tra Stati diversi, che possono usufruire della neutralità fiscale. La neutralità fiscale si estende, con effetto dal 1° gennaio 2007, alle scissioni parziali, che comportano il trasferimento ad una beneficiaria di un altro Stato Ue, di uno o più complessi della società italiana, senza che questa si estingua.
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