In tema d’imposta di registro, in caso di scioglimento della comunione mediante assegnazione del bene in natura ad un condividente e versamento agli altri di somme pari al valore delle quote, si applica l’aliquota di divisione e non quella di vendita, giacché quest’ultima è operante solo nel caso in cui ad un condividente siano stati attribuiti beni per un valore eccedente quello ad esso spettante, e limitatamente alla parte in eccedenza.
E’ questo il principio enunciato dalla Corte di Cassazione, quinta sezione civile, con sentenza n. 17512 del 14 luglio 2017.
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