Lo scambio di informazioni stabilito dall'articolo 10 dell'accordo tra la Svizzera e l'Unione europea, s'affianca alle comunicazioni automatiche che, per l'articolo 2, le autorità elvetiche devono fornire quando il beneficiario europeo abbia optato per evitare la ritenuta alla fonte del 15% prevista dall'articolo 1. Solo su richiesta della nostra Amministrazione fiscale ed in relazione a comportamenti che costituiscono frode e sono stati individuati nell'Accordo del 25 ottobre 2005, lo scambio d'informazioni opera sui residenti in Italia.
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