L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 57 del 22 marzo determinato i confini per il “bonus” nel caso di passaggio di partecipazioni con conferimento. Nello specifico, si afferma che il regime agevolato per lo scambio di partecipazioni con conferimento, disposto con l’articolo 177, comma 2, del Tuir, può essere applicato solo quando la società che conferisce assume “ex novo il controllo della società target” (ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numero 1, del C.c.); quindi, esso non può essere applicato quando tale controllo sia già posseduto prima dell’operazione, sommando le azioni detenute dalla prima con quelle dei conferenti.
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