Scadenza per la Tobin

Pubblicato il 13 marzo 2014 La Legge n. 228/2012 (di Stabilità per il 2013) ha introdotto - articolo 1, commi da 491 a 500 - un'imposta sulle transazioni finanziarie (Financial Transaction Tax - FTT - o Tobin Tax), dovuta dal beneficiario dei trasferimenti e da applicare:

1. ai trasferimenti di proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi – imposta con aliquota dello 0,2% sul valore della transazione, ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono a seguito di operazioni concluse in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione;
2. alle operazioni su strumenti finanziari derivati e altri valori mobiliari - imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla Legge di stabilità. Per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, l’imposta è ridotta a 1/5;
3. alle operazioni “ad alta frequenza”, effettuate sul mercato finanziario italiano - l'imposta si applica con l'aliquota dello 0,02% ed è dovuta qualora il rapporto, nella singola giornata di negoziazione, tra la somma degli ordini cancellati e degli ordini modificati, e la somma degli ordini immessi e degli ordini modificati, sia superiore al 60%, con riferimento ai singoli strumenti finanziari. Si considerano ad alta frequenza le operazioni generate da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all'invio, alla modifica e alla cancellazione degli ordini e dei relativi parametri, che avvengono con un intervallo non superiore al mezzo secondo.

n.b. - In relazione alla FTT sulle transazioni aventi ad oggetto azioni e strumenti assimilati, l’imposta è applicata con aliquota:

- 0,20% (0,22% per il 2013);

- 0,10% (0,12% per il 2013) per le transazioni nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione.

DECORRENZA.

Entro il 31 marzo 2014 si rende necessario comunicare all’Agenzia Entrate i dati relativi all’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta e versata per l’anno 2013; dati che vanno trasmessi attraverso il modello di dichiarazione (‘‘Modello FTT’’, di riepilogo delle operazioni e dei versamenti), che é disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Il Modello deve essere utilizzato per:

– comunicare i dati relativi alla FTT dovuta e versata per il periodo 2013;
– richiedere il rimborso dell’imposta versata in eccesso;
– riportare il credito nell’anno successivo. Il modello riepilogativo è presentato in via telematica appunto entro il 31 marzo 2014; alcun obbligo dichiarativo è previsto in presenza di un’imposta liquidata di importo inferiore a 50 euro.

SOGGETTI ABILITATI.

La trasmissione della dichiarazione può essere effettuata:

a. direttamente dal contribuente (*);
b. dagli intermediari abilitati;
c. tramite una società del gruppo, se il soggetto tenuto a presentare la dichiarazione appartiene a un gruppo societario;
d. infine, attraverso soggetti incaricati (professionisti; associazioni di categoria; etc.).

n.b. - Si segnala che i soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia, identificati direttamente e senza un rappresentante fiscale, possono presentare, in via alternativa rispetto all’invio telematico, la dichiarazione anche mediante spedizione postale; dovrà risultare con certezza la data di spedizione e la busta andrà indirizzata all’Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Venezia.

L’Agenzia delle Entrate definisce le modalità operative per l’applicazione della FTT ed individua gli intermediari responsabili del versamento dell’imposta, nonché gli obblighi e le modalità di versamento, come pure le modalità di rimborso.

Con riguardo ai responsabili del versamento dell’imposta, si tratta dei soggetti individuati ai punti 1 e 2 del provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 18 luglio 2013, quindi di:

- istituti bancari ed imprese di investimento (SIM), anche non residenti quando siano autorizzate nel proprio Stato di origine ad attività assimilate a quelle di negoziazione per conto proprio, all’esecuzione di ordine per conto dei clienti e alla ricezione e trasmissione degli ordini;
- notai, anche in presenza della ‘‘notarizzazione’’ di atti stipulati all’estero, salvo che il contribuente non attesti di aver già assolto in altro modo;
- le SGR, anche non residenti se autorizzate all’estero a svolgere attività analoghe, se l’esecuzione degli ordini di negoziazione viene effettuata dalla stessa SGR, e non da un altro intermediario (SIM);
- le società fiduciarie, anche non residenti, per le operazioni di negoziazione effettuate nell’ambito di intestazioni a proprio nome per conto dei fiducianti, salvo che l’esecuzione dell’ordine non venga eseguita da un terzo soggetto. Intervento del notaio.

Per le operazioni soggette a FTT, sono tenuti al versamento i notai e gli altri soggetti che intervengono nelle operazioni effettuate tramite la formazione o l’autentica di atti, compresi quelli esercenti l’attività fuori dal territorio dello Stato, sempreché il contribuente non attesti che l’imposta sia stata già applicata. Per le operazioni effettuate tramite atti formati o autenticati all’estero e oggetto di deposito presso un notaio esercente in Italia, l’imposta deve essere versata da tale ultimo soggetto, sempreché il contribuente non attesti che l’imposta sia stata già applicata.

SOGGETTI ESCLUSI.

Non sono tenuti alla trasmissione del Modello FTT i soggetti non rientranti nell’elencazione fornita dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento 18 luglio 2013. Tra questi si segnalano i notai che redigono i contratti di compravendita aventi ad oggetto quote di società a responsabilità limitata, posto che la cessione di partecipazioni in tale forma societaria non é soggetta ad imposta.

n.b. - I trasferimenti aventi ad oggetto quote di s.r.l. sono esclusi dall’applicazione di FTT.

ESENZIONI.

La sezione III del Mod. FTT contiene le categorie di esenzioni/esclusioni e per le stesse vanno inseriti il numero di operazioni effettuate durante l’anno ed il relativo imponibile. Tra le altre, giova ricordare che l’imposta non si applica a:

– fondi pensione sottoposti a vigilanza (direttiva 2003/41/CE);
– enti di previdenza obbligatoria, istituiti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (emanato ai sensi dell’art. 168-bis del T.U.I.R.);
– altre forme pensionistiche complementari (D.Lgs. n. 252/2005);
– soggetti ed enti partecipati esclusivamente dai predetti fondi.

In presenza di tali operazioni non rientranti nell’ambito applicativo dell’imposta, i relativi dettagli devono essere indicati nel rigo TT57 riportando, rispettivamente nei campi 1 e 2, il numero delle operazioni ed il relativo imponibile. Anche per il modello FTT è ammessa la presentazione della dichiarazione "correttiva nei termini" e di quella "integrativa", barrando l'apposita casella nel frontespizio. Si può utilizzare il ravvedimento operoso per presentare validamente la dichiarazione entro i 90 giorni successivi al 31 marzo 2014. Dopo questa data, scatteranno le sanzioni per omessa dichiarazione previste dal Dlgs n. 471/1997 sull'Iva.

________

Nota (*) - Per le operazioni soggette all’imposta effettuate senza l’intervento, ad esempio, di notai e società fiduciarie, l’imposta deve essere versata direttamente dal contribuente.

NORME E PRASSI

Legge n. 228 del 24 dicembre 2012
Agenzia delle Entrate - provvedimento 18 luglio 2013
Allegati
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