L’articolo 36 bis del dl 223/06 ha modificato l’entità della sanzione da applicarsi in caso di accertamento di lavoro sommerso, rapportandola non più al costo del lavoro (reddito sommerso) ma al numero del lavoratori interessati (da 1500 euro a 12mila euro per ciascuno di loro) e al numero dei giorni oggetto dell’evasione (150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo). Alla sanzione amministrativa il decreto aggiunge una sanzione civile, da applicarsi come per le altre ipotesi di evasione contributiva in misura non inferiore a 3mila euro, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata. L’autorità competente ad irrogare la sanzione è, ora, provinciale del Lavoro.
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