Sanzioni senza autore

Pubblicato il 13 settembre 2006

L’articolo 36 bis del dl 223/06 ha modificato l’entità della sanzione da applicarsi in caso di accertamento di lavoro sommerso, rapportandola non più al costo del lavoro (reddito sommerso) ma al numero del lavoratori interessati (da 1500 euro a 12mila euro per ciascuno di loro) e al numero dei giorni oggetto dell’evasione (150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo). Alla sanzione amministrativa il decreto aggiunge una sanzione civile, da applicarsi come per le altre ipotesi di evasione contributiva in misura non inferiore a 3mila euro, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata. L’autorità competente ad irrogare la sanzione è, ora, provinciale del Lavoro.          

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Sabatini capitalizzazione: richiesto l'aumento del capitale

17/10/2024

Al via la Nuova Sabatini Capitalizzazione

17/10/2024

Incentivo inquadramento in edilizia: domanda in scadenza

17/10/2024

Agevolazione ICI prima casa: la parola alla Corte costituzionale

17/10/2024

Bonus Natale 2024: requisiti e modello di autocertificazione

17/10/2024

Rinuncia unilaterale al credito senza nota di variazione IVA. Chiarimenti

17/10/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy