L’Inps, con la circolare 6 di ieri, chiarisce che il ministero del Lavoro in merito all’applicabilità delle sanzioni civili ha espresso l’avviso che la conciliazione monocratica configuri il caso previsto dall’articolo 116, comma 8, lettera b), ultimo periodo della legge 388/00, consistente nella denuncia spontanea di un’omissione contributiva effettuata prima di contestazioni o di richieste da parte degli Enti impositori e finalizzata alla regolarizzazione, escludendo di configurarla nella fattispecie dell’evasione. Quindi, i datori di lavoro devono, nella conciliazione monocratica, pagare le sanzioni calcolate come nel caso di omissione contributiva.
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