Sanzioni legittime per colpa, il socio di Sas può sempre verificare gli utili

Pubblicato il 22 settembre 2017

La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 22011 del 21 settembre 2017, intervenendo in tema di sanzioni per infedele dichiarazione in ambito Sas, fornisce due precisazioni:

La colpa è l'omesso o insufficiente esercizio del potere di controllo

Pertanto, anche se l'accomandante in una sas di famiglia non è amministratore, non ha competenze fiscali e opera con fiducia nell'ambito di un'azienda di famiglia, per il principio di trasparenza si vedrà imputare, se non altro per colpa, l'eventuale maggior Irpef se l'accertamento a carico della piccola impresa è divenuto definitivo.

Infatti, il socio non può farsi scudo della società, attribuendo esclusivamente ad essa la violazione fiscale, atteso che la sua posizione nell’ambito della compagine sociale, tanto nel caso in cui non rivesta la carica di amministratore, quanto, a maggior ragione, qualora la rivesta, gli consente il controllo dell’attività della società e della sua contabilità e quindi di verificare l’effettivo ammontare del suo reddito e, pertanto, degli utili conseguiti in proporzione alla propria quota di partecipazione (Cass. n. 19456/2009).

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