Sanzioni fiscali a seguito di verbali degli ispettori del lavoro

Pubblicato il 31 luglio 2013 Il caso analizzato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 17054, del 10 luglio 2013, riguarda la determinazione di sanzioni a carico di un'impresa a seguito di accertamento, da parte degli ispettori di vigilanza Inps, della presenza di un lavoratore irregolare.

Nell'accogliere il ricorso presentato dalle Entrate, i giudici – evidenziando il divieto di ammissione alla prova testimoniale nel processo tributario, come previsto dal D.Lgs n. 546/1992 – sottolineano come entrambe le parti possano portare dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale, utili a formare il convincimento del giudice, per garantire parità delle armi processuali nonché l'effettività del diritto di difesa.

Nel caso in esame, tuttavia, non è ritenuta sufficiente la sola dichiarazione del dipendente quale prova che attesti la data di inizio del rapporto lavorativo, vista la mancanza di ulteriori prove che rendano attendibile l'affermazione.

Al contrario fanno fede, fino a querela di falso, i verbali di accertamento dell'ispettorato del lavoro e dei funzionari ispettivi degli enti previdenziali, dato che sono stati prodotti da pubblici ufficiali e attestano fatti avvenuti in loro presenza, oltre a fornire utili elementi di giudizio, liberamente apprezzabili, in merito agli altri fatti che “i verbalizzanti abbiano dichiarato di aver desunto o attinto dall'inchiesta da essi svolta, ivi comprese le dichiarazioni di terzi tra cui vanno ricomprese anche le dichiarazioni dei lavoratori oggetto di indagine ispettiva”.

Si specifica, però, che il verbale ispettivo non è finalizzato ad individuare la durata del rapporto di lavoro ai fini della sanzione, ma dà unicamente il resoconto della situazione riscontrata dagli ispettori al momento della verifica. Nel caso in questione il datore di lavoro non ha fornito prove contrarie relative all'effetiva data di inizio del rapporto di lavoro.
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