Sanatoria con chance. Il versamento è manifestazione espressa di volontà di regolarizzare

Pubblicato il 05 dicembre 2012 Il ministero dell’Interno, con la circolare n. 7529 del 4 dicembre 2012 della direzione centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo, riapre i termini della sanatoria dei rapporti di lavoro in nero con lavoratori extracomunitari, in caso di versamento del contributo forfettario di mille euro da parte del datore senza completamento della procedura con l’invio della domanda correlata. L’avvenuto pagamento è considerato manifestazione espressa di volontà di regolarizzare.

In sintesi, si spiega che chi ha versato con l’F24, entro il 15 ottobre 2012, il contributo forfettario di 1000 euro senza aver inviato la domanda correlata, può rimediare inviandola online, a partire dalle ore 8 del 10 dicembre 2012 fino al 31 gennaio 2013, all’indirizzo https://nullaostalavoro.interno.it.

Nel dettaglio delle credenziali per accedere alla possibilità di completare la sanatoria, si precisa che l’utente dovrà utilizzare, senza necessità di registrarsi:

- per la mail utente, il codice fiscale/partita Iva del datore di lavoro riportato sul modello F24 utilizzato per pagare il contributo forfetario;

- per la password, il numero del documento identificativo del lavoratore presente sullo stesso modello.

Ulteriori indicazioni contenute nel documento guidano i datori nelle procedure in caso di interruzione del rapporto di lavoro, per causa di forza maggiore sopravvenuta (decesso della persona da assistere o cessazione di azienda, se si tratta di lavoro subordinato) o per volontà degli interessati (licenziamento o dimissioni), e in caso di disconoscimento dell’istanza stessa da parte del datore di lavoro.

Ad esempio si spiega che solo dopo aver completato la procedura di emersione, il datore potrà porre fine al rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di legge in merito. Se il rapporto dovesse interrompersi prima gli interessati devono darne comunicazione sia allo sportello unico che all'Inps.
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