Sanatoria bloccata dalle rate non saldate

Pubblicato il 20 marzo 2008 Alla luce della sentenza n. 18353 del 31 agosto 2007, nella giornata di ieri, le Entrate hanno rilasciato la circolare n. 23 con la quale si torna su un particolare aspetto della definizione dei versamenti tardivi o omessi di cui all’articolo 9-bis della legge n. 289/2002. In particolare, si affronta il problema che emerge in sede di controllo delle adesioni alla sanatoria relativa ai ritardati e omessi versamenti previsti dall’articolo citato della legge Finanziaria 2003, che ha prospettato la possibilità di disconoscere la definizione nel caso in cui il contribuente non abbia integralmente versato le somme dovute, a causa – per esempio – della possibilità di rateizzare le stesse. Con il documento di prassi in oggetto, l’Agenzia invita i propri uffici a continuare il contenzioso sorto sul condono per gli omessi o tardivi versamenti, che è valido solo se sono stati eseguiti tutti i pagamenti. Il versamento della prima rata, infatti, non basta ai fini della validazione della definizione, con la conseguenza che “salta” il beneficio della disapplicazione delle sanzioni del 30%, dovute sull’intero debito originario. Cioè, le sanzioni del 30% si applicheranno sull’intero debito originario e non solo sulle somme residue. Questa sanatoria è, così, diversa dagli altri nove condoni previsti dalla Finanziaria 2003: essa non prevede che il condono è valido anche nel caso di omesso o tardivo pagamento di una o più rate successive alla prima. Tuttavia, per le somme della sanatoria, omesse o pagate in ritardo, è stata preclusa la possibilità del ravvedimento. Per l’iscrizione a ruolo delle somme dovute, gli uffici avranno tempo fino al 31 dicembre 2008.
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