di Brindisi, con la sentenza 38/5/07, ha stabilito che è salvo il condono per omessi versamenti anche se parte del debito evidenziato nell’istanza di definizione è rimasto pendente per il mancato versamento di una o più rate. La posizione dell’agenzia delle Entrate prevede che il contribuente che alle scadenze di legge non versi integralmente o anche solo in parte gli importi dovuti, decada dal beneficio in esame per effetto del mancato perfezionamento della definizione. Infatti tanto nell’articolo 9-bis che nell’articolo 12 della legge 289/2002 manca una disposizione che, a fronte del mancato pagamento nei termini indicati, faccia salvi gli effetti della sanatoria. La dottrina e la giurisprudenza hanno inteso diversamente il senso della norma in esame: la decadenza del beneficio è prevista espressamente soltanto nell’articolo 11, comma 3, per cui in tutti gli altri casi le definizioni operate vengono considerate efficaci, anche nell’ipotesi in cui i versamenti prescritti non fossero stati effettuati. Per dirimere la questione, come evidenziato nella sentenza dei giudici pugliesi, si può fare ricorso all’analogia, attraverso l’estensione del regime proprio di tutti i tipi di condono, mediante quel particolare metodo che consente di completare la fattispecie non regolata ad altra fattispecie corredata.
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