Il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (Dlgs n. 81/2008) prevede che la sorveglianza sanitaria dei lavoratori sul posto di lavoro venga affidata da medici competenti, cioè da coloro che essendo professionisti sono in possesso dei titoli e requisiti previsti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e che siano iscritti all’apposito elenco istituito presso il ministero della Salute. Il medico competente può svolgere la propria opera in qualità di dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata; di libero professionista; di dipendente del datore di lavoro. Le visite mediche debbono essere svolte:
- in via preventiva per constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro;
- peridicamente (almeno annuale) per controllare lo stato di salute del lavoratore;
- su richiesta del lavoratore in caso di peggioramento della salute a causa dell’attività lavorativa svolta;
- in occasione di cambio di mansione e alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
Tuttavia, il controllo medico non può essere fatto da parte del medico competente in fase preassuntiva; per accertare stati di gravidanza; negli altri casi vietati dalla normativa vigente. Sulla base della visita effettuata, il medico può esprimere un giudizio di idoneità piena, parziale o temporanea o con limitazioni e prescrizioni, oppure di inidoneità temporanea o permanente. I giudizi vanno comunicati al datore di lavoro e al lavoratore. Il ricorso all’organo territorialmente competente contro tali giudizi è ammesso entro 30 giorni dalla comunicazione.
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