Ieri il ministero del Lavoro, in risposta ad un interpello, ha chiarito che la retribuzione dell’apprendista viene determinata con riferimento alla categoria d’inquadramento del lavoratore che non può essere inferiore di più di due livelli a quella di destinazione. Se l’importo della retribuzione in misura percentualizzata risulta più vantaggioso per il lavoratore nulla vieta al datore di lavoro di calcolarlo secondo le vecchie regole dell’apprendistato.
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