Sì all’uso della riapertura dei termini

Pubblicato il 23 aprile 2007

Il condono dei tardivi od omessi versamenti vale anche se il contribuente ha trascurato la corresponsione di una rata. E', inoltre, illegittima la cartella di pagamento emessa al fine del recupero degli importi non versati, se il contribuente ha utilizzato la riapertura dei termini del condono per integrare il mancato versamento. Questo perchè tale integrazione non è interpretabile come un “condono del condono”. A stabilirlo è la sentenza emessa il 15 gennaio scorso dai giudici tributari di Pistoia.

Al condono dedica una pronuncia pure – sentenza n. 125/34/07 – che sostiene che la domanda di condono non rigettata dall’Ufficio fiscale si perfezioni con il pagamento della prima rata. Ove anche la dichiarazione di condono presentata dal contribuente risultasse illegittima (non sanando le situazioni relative alle fatture per operazioni inesistenti), ciò andrebbe, infatti, contestato con un formale provvedimento di diniego. Diversamente, la dichiarazione di condono si perfeziona con il pagamento della prima rata, producendo tutti i suoi effetti.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Carriere separate per giudici e pubblici ministeri: primo sì della Camera

17/01/2025

Società di persone commerciali: obbligo Ue di pubblicare dati nel registro imprese

17/01/2025

Sicurezza sul lavoro: elevati i finanziamenti INAIL per la formazione

17/01/2025

Aiuti di Stato. Corte UE: recupero anche presso impresa subentrata

17/01/2025

Bonus Natale nel 730, CU e 770: cosa sapere

17/01/2025

TFR, indice di rivalutazione di dicembre 2024

17/01/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy