Il condono dei tardivi od omessi versamenti vale anche se il contribuente ha trascurato la corresponsione di una rata. E', inoltre, illegittima la cartella di pagamento emessa al fine del recupero degli importi non versati, se il contribuente ha utilizzato la riapertura dei termini del condono per integrare il mancato versamento. Questo perchè tale integrazione non è interpretabile come un “condono del condono”. A stabilirlo è la sentenza emessa il 15 gennaio scorso dai giudici tributari di Pistoia.
Al condono dedica una pronuncia pure – sentenza n. 125/34/07 – che sostiene che la domanda di condono non rigettata dall’Ufficio fiscale si perfezioni con il pagamento della prima rata. Ove anche la dichiarazione di condono presentata dal contribuente risultasse illegittima (non sanando le situazioni relative alle fatture per operazioni inesistenti), ciò andrebbe, infatti, contestato con un formale provvedimento di diniego. Diversamente, la dichiarazione di condono si perfeziona con il pagamento della prima rata, producendo tutti i suoi effetti.
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