“Le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1, del Codice civile, sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento”. Lo conferma l’agenzia delle Entrate, rispondendo ad un interpello che ha per oggetto i requisiti per l’applicazione della disposizione contenuta nell’articolo 177, comma 2, del Tuir. In altre parole, secondo l’Agenzia sono legittimi i conferimenti di partecipazioni a realizzo fiscale controllato anche per i soci di minoranza. Cioè si risolve il dubbio dell’utilizzo – nel citato articolo 177 - del termine “conferente” al singolare anzichè al plurale, come invece avviene nell’ipotesi dello scambio di partecipazioni mediante permuta di azioni, o anche nell’ipotesi di conferimenti transfrontalieri di partecipazioni. Pertanto, dato che il Tuir nulla dispone con riferimento ai soci della società scambiata, l’Agenzia conferma che è possibile che il requisito del controllo (art. .c.) possa essere validamente integrato anche se l’acquisto delle partecipazioni provenga da più soci titolari di quote della società scambiata, ciascuno dei quali non possieda, da solo, una quantità tale da attribuirne il controllo.
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