Secondo i giudici di legittimità - sentenza 12353 del 10 giugno 2005 - chi emetta fatture per operazioni inesistenti dovrà corrispondere l'intera imposta indicata in fattura, anche avendo emesso in epoca successiva una nota di credito per stornare l'operazione. Al contrario, chi ha ricevuto la fattura per operazioni inesistenti non può portare in detrazione l'imposta indicata nella fattura stessa, ma saranno riconosciute valide le note di credito ricevute.
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