Sì all’agevolazione prima casa se il secondo immobile non è idoneo ai bisogni abitativi

Pubblicato il 12 gennaio 2010 La Cassazione, con sentenza n. 100 depositata l’8 gennaio 2010, ha deciso che l’agevolazione prima casa spetta anche a chi possiede, nel Comune in cui è proprietario dell’abitazione principale, un altro alloggio non idoneo, per dimensioni e caratteristiche, a sopperire ai bisogni abitativi della famiglia. Nel caso esaminato dalla Corte, l’alloggio posseduto dalla contribuente nel comune ove era già proprietaria di un altro immobile era un locale di circa 22 metri quadrati.

La sentenza rappresenta una novità nell’orientamento giurisprudenziale attuato fin’ora. Dal 1996 la titolarità di un'altra abitazione nel medesimo Comune è stata ritenuta di impedimento per l'ottenimento dell'agevolazione prima casa all'atto di un nuovo acquisto, senza eccezioni. Si è detto dal 1996 poiché per un breve periodo, 1993 – 1995, tra i requisiti per il beneficio era richiesto all'acquirente di dichiarare «di non possedere altro fabbricato o porzioni di fabbricato idoneo ad abitazione», requisito che non fu più richiesto dal 1996 per una norma che disponeva di dichiarare di non essere proprietario nel Comune di un'altra qualsiasi abitazione.

Dunque, nelle sentenze su atti di compravendita stipulati nel biennio 1993-1995 si ammetteva una valutazione della situazione personale dell'acquirente. Ciò non succedeva, fino alla sentenza in oggetto, per il resto delle questioni. Ecco la novità di oggi: nel caso della sentenza n. 100 del 2010 l'atto di compravendita è datato 1° febbraio 2002.
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