Sì alla rateazione ordinaria

Pubblicato il 19 ottobre 2011 L'Inail risponde ad un quesito sollevato dall’Ance con nota protocollo n. 6465/2011, ove precisa che nella rateazione ordinaria possono essere inclusi i debiti pregressi scaduti, come pure quelli correnti ancora non scaduti. Inoltre, tra i debiti pregressi si può ricomprendere anche l'eventuale omesso pagamento delle rate relative all'autoliquidazione annuale dei premi.

Infatti, l’eventuale mancato pagamento di una o più rate in cui è stato dilazionato il premio di autoliquidazione (4 in tutto) non è di ostacolo alla concessione della rateizzazione ordinaria. Ciò in quanto il frazionamento in quattro rate del premio è una “mera modalità di pagamento alternativa al versamento in unica soluzione, non soggetta ad autorizzazione, ma solo a un obbligo di comunicazione da parte degli interessati”. Pertanto, in caso di omesso o ritardato pagamento di una rata di dilazione del premio di autoliquidazione non si può applicare l’istituto della decadenza – come accade per la dilazione ordinaria – e quindi un’eventuale inosservanza non è causa ostativa alla concessione della rateazione ordinaria.
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