Sì alla “motivazione unica”
Pubblicato il 03 luglio 2008
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n.
14814 del 4.6.08, hanno chiarito che il giudice tributario può adottare un’unica motivazione per decidere più cause tra loro connesse, purché la motivazione utilizzata
per relationem riproduca i contenuti sostanziali della pronuncia in modo da essere oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della controversia che è s
ub iudice. Secondo i giudici di legittimità, la motivazione
per relationem è nulla se è pronunciata in un unico processo - in caso di litisconsorzio necessario - ovvero se il processo viene sospeso in attesa della decisione del procedimento connesso.
Ai rimedi previsti dal legislatore (riunione dei procedimenti connessi o sospensione del giudizio dipendente) si aggiunge, dunque, quello eccezionalmente consentito dalla giurisprudenza dell’adozione della motivazione
per relationem, sempre che le parti possano rendersi conto delle ragioni che stanno alla base della decisione.