Sì alla mobilità anche se è scaduto il termine per richiedere il pagamento

Pubblicato il 28 maggio 2013 La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13122 del 27 maggio 2013, offre un’interpretazione estensiva della normativa vigente che regola il diritto di accesso al trattamento di mobilità (l'articolo 8 della legge n. 236/1993) applicata al caso, per esempio, di un lavoratore licenziato alla fine di una procedura di riduzione collettiva del personale.

La portata innovativa della sentenza è da cogliere nel fatto che essa consentirà di facilitare l’accesso alla mobilità per tutti quei lavoratori che risultano eccessivamente penalizzati da una cattiva gestione del loro precedente rapporto di lavoro ad opera degli stessi datori.

Il principio ribadito dai Supremi giudici è che il lavoratore licenziato alla fine di una procedura collettiva ha il diritto di ottenere il trattamento di mobilità anche se il licenziamento è avvenuto superato il termine di 120 giorni previsto dalla legge per risolvere il rapporto di lavoro e senza che, nel frattempo, sia stato raggiunto un accordo sindacale tale da allungare il termine massimo di giorni.

Il lavoratore licenziato che si dovesse trovare in questa specifica situazione può, così, presentare domanda di iscrizione alla lista di mobilità all’Inps, che non potrà opporre rifiuto, dato che il termine per chiedere il pagamento dell'indennità ha carattere ordinatorio e può essere prorogato con valida giustificazione fornita dallo stesso lavoratore.
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