Sì al doppio condono

Pubblicato il 06 maggio 2006

La sentenza della Corte di Cassazione n. 9997, del 29.04.2006, interviene sulla definizione agevolata delle liti fiscali in senso favorevole al contribuente: il rappresentante legale d’una società che ha fruito in nome e per conto della stessa del condono di cui al decreto legge 429/1982, può beneficiare, personalmente, del condono di cui all’articolo 57, comma 6, della legge 413/1991, sussistendone, per , i presupposti. In pratica, finito il rapporto del rappresentante legale con la società, nessuna influenza poteva avere il contribuente su essa e, quindi, al legislatore, proprio con l’articolo 57 richiamato, è parso giusto prevedere una sorta di autonoma via d’uscita al fine di scongiurare l’applicazione di sanzioni per comportamenti di cui non era più responsabile.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Servizi assistenziali Uneba - Ipotesi di accordo del 20/12/2024

10/01/2025

Ccnl Servizi assistenziali. Rinnovo

10/01/2025

Spese di assistenza interamente deducibili per il disabile grave

10/01/2025

Giornalisti parasubordinati, DasmOnline a regime dal 17 gennaio

10/01/2025

Lavoro agile o smart working

10/01/2025

Rateazione dei debiti per premi ed accessori non iscritti a ruolo

10/01/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy