La sentenza della Corte di Cassazione n. 9997, del 29.04.2006, interviene sulla definizione agevolata delle liti fiscali in senso favorevole al contribuente: il rappresentante legale d’una società che ha fruito in nome e per conto della stessa del condono di cui al decreto legge 429/1982, può beneficiare, personalmente, del condono di cui all’articolo 57, comma 6, della legge 413/1991, sussistendone, per , i presupposti. In pratica, finito il rapporto del rappresentante legale con la società, nessuna influenza poteva avere il contribuente su essa e, quindi, al legislatore, proprio con l’articolo 57 richiamato, è parso giusto prevedere una sorta di autonoma via d’uscita al fine di scongiurare l’applicazione di sanzioni per comportamenti di cui non era più responsabile.
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