La Corte di cassazione, con la sentenza n. 10805/2010, ha stabilito che la mancanza dell’indicazione del responsabile del procedimento e della sottoscrizione del documento non determina la nullità della cartella se è relativa a ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008 (comma 4-ter dell’articolo 36 del decreto legge 248/07).
Nel caso di specie il concessionario della riscossione aveva fatto ricorso in merito alle sentenze avverse dei giudici di merito relativamente ad una cartella notificata nel 2001. La Cassazione spiega che anche se non era indicato il responsabile e non era stata sottoscritta la cartella, come detto all’epoca non vigeva la legge che prevedeva tali informazioni, la provenienza e l’indicazione della somma dovuta e del numero di codice della causale potevano essere facilmente verificati dall’intestazione della cartella. Era facilmente individuabile, dunque, l’ufficio a cui rivolgersi per tutte le informazioni che servivano al contribuente.
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