Rogatorie in Svizzera senza segreto bancario
Pubblicato il 22 maggio 2009
Il Consiglio dei ministri ha approvato, ieri, il disegno di legge di ratifica della Convenzione Onu n. 58 del 2003 e quello esecutivo dell'accordo Ue -Svizzera siglato a Lussemburgo il 26 ottobre 2004. Il primo, definito “anticorruzione” prevede, attraverso un'integrazione dell'art. 322-bis codice penale, la punibilità del corruttore o dell'istigatore che offra denaro o altra utilità a pubblici ufficiali dell'Ue o di altri Stati esteri. Il secondo punta all'ampliamento dell'assistenza amministrativa e giudiziaria in materia penale come già disciplinate dalla Convenzione europea del 20 aprile 1959 e da quella sul riciclaggio, la ricerca, la confisca il sequestro dei proventi di reati dell'8 novembre 1990.