I termini per il versamento delle imposte sostitutive dovute dai contribuenti che hanno rivalutato i terreni e le partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2008, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 91 della legge Finanziaria 2008 (L. 244/2007), hanno subito più di una modifica. Il primo slittamento rispetto alle date originariamente fissate è stato disposto dal Dcpm 30 giugno 2008. Successivamente è intervenuto il Dl 97/2008, che ha sancito quanto segue:
- il termine per il versamento della seconda rata dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2008 è fissato al 31 ottobre 2009;
- la scadenza del 31 ottobre 2009 deve essere rispettata sia dai contribuenti che hanno effettuato il giuramento della perizia e il versamento della prima rata entro il maggior termine del 31 ottobre 2008, ma anche da coloro che hanno effettuato gli stessi adempimenti entro il termine originario del 30 giugno 2008, oppure beneficiando dello slittamento al 20 luglio 2008.
I contribuenti che hanno rivalutato terreni e partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2008 devono verificare se sussistono i requisiti per richiedere a rimborso l’imposta sostitutiva versata con riferimento a eventuali precedenti rivalutazioni relative agli stessi beni. Ai sensi dell’articolo 38 del Dpr 602/73, l’istanza di rimborso deve essere presentata entro 48 mesi dalla data del versamento originario.
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