Rivalutazioni, nuovi margini

Pubblicato il 28 febbraio 2006

Tra le faccende più serie cui la circolare delle Entrate n. 6/2006 non ha dato alcuna interpretazione, trova collocazione la disciplina della rivalutazione delle aree fabbricabili delle imprese. Ad esempio, resta il problema legato all’individuazione del momento nel quale devono sussistere le condizioni per la rivalutazione previste dalla norma, in base alle quali deve trattarsi di un’area fabbricabile, non deve essere ancora edificata e va demolito l’edificio eventualmente esistente su quell’area. Stabilendo il comma 473 della Finanziaria 2006 che le aree edificabili devono risultare dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2004 ovvero, per i soggetti in contabilità semplificata, essere annotate alla medesima data nei registri indicati dagli articoli 16 e 18 del Dpr 600/73, parrebbe che le condizioni elencate debbano sussistere alla data di chiusura dell’esercizio e a quella di chiusura dell’esercizio successivo. Ma al riguardo, la regola si limita a richiedere che i beni risultino dalle scritture contabili, senza alcun riferimento alle condizioni.

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