E’ possibile rivalutare gli immobili-impianti – beni strumentali stabilmente infissi al suolo – che nella tabella dei coefficienti di ammortamento sono identificati autonomamente. L’area si considera edificabile, quindi non rivalutabile, se al 31 dicembre 2008 è così qualificata dallo strumento urbanistico generale adottato dal Comune. Sono invece rivalutabili le aree edificate, su cui cioè esisteva al 31 dicembre 2007 un edificio significativo (articolo 2645-bis C.c.). Per i diritti reali, la rivalutazione sugli immobili gravati è ammessa nella misura in cui il relativo costo è iscritto tra le immobilizzazioni materiali, assieme all’immobile realizzato. Non vi sono vincoli circa la suddivisione del valore del mercato tra terreno e fabbricato, non essendo necessario adottare i criteri forfettari che la legge fiscale ha fissato (20/80 o 30/70 per cento). Infine, i terreni destinati a cava sono rivalutabili col pagamento della sostitutiva (pari al 3 per cento) e ciò consente l’aumento del costo fiscalmente ammortizzabile del bene. Questi chiarimenti nella circolare 22/E del 6 maggio 2009.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".