L’Agenzia delle Entrate, durante il “Tfr Videoforum” organizzato ieri, ha annunciato la prossima emanazione di una specifica circolare che chiarirà una serie di passaggi fiscali ancora oscuri. L’Agenzia ha precisato che gli obblighi di ritenuta per le somme di Tfr trasferite al fondo pensione sono a carico del datore di lavoro anche con riferimento alle rivalutazioni annuali. Per le prestazioni erogate al dipendente la regola viene meno solo se il pagamento delle stesse è eseguito direttamente dall’Inps, cioè solo se la somma da erogare eccede l’ammontare dei contributi complessivamente dovuti al fondo e agli enti previdenziali nello stesso mese. In questo caso sarà l’Inps ad assoggettare a ritenuta le somme erogate. Inoltre i datori di lavoro possono devolvere il Tfr maturato al 31 dicembre 2006 al fondo pensione senza che la devoluzione sia da considerarsi un’anticipazione e quindi operando il trasferimento senza applicare l’imposta. L’apertura, collegata alla sopravvivenza nell’ordinamento tributario dell’articolo 19, comma 4, del Tuir, consentirà, se verrà confermata nella circolare, ad alcuni datori di lavoro di utilizzare la riforma del Tfr per realizzare una specifica politica retributiva.
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