Al 2 luglio 2018 la scadenza ultima per la rivalutazione del costo di acquisto dei terreni e delle partecipazioni. Va fatta perizia giurata, va versata la relativa imposta sostitutiva in unica soluzione o con prima rata (in questo caso, si tratta di tre rate annuali di pari importo, applicando gli interessi del 3% annuali sulle rate predisposte in scadenza per il 30/6/2019 e il 30/6/2020).
Ne sono interessate (con scelta del tutto volontaria) esclusivamente le persone fisiche.
Il vantaggio della opzione consiste nella possibilità, in ipotesi di successiva cessione, di neutralizzare - anche integralmente – la plusvalenza emergente, assumendo il valore rideterminato di terreni e partecipazioni come quello fiscale di acquisto, che si contrappone al valore di cessione. Alla condizione, però, che i beni siano posseduti al 1° gennaio 2018, redigendo (per l'appunto) la perizia giurata - per le partecipazioni ad opera di un dottore commercialista o di un revisore legale o di un perito iscritto negli elenchi delle Camere di commercio; in presenza di terreni, da un ingegnere, da un architetto, da un geometra, da un dottore agronomo, da un agrotecnico, da un perito agrario, da un perito industriale edile o da un perito iscritto negli elenchi tenuto dalle camere di commercio e giurata presso un tribunale, un giudice di pace o un notaio - e corrispondendo un'imposta sostitutiva pari all'8 per cento per entrambe le tipologie di cessione.
Si rammenta:
circa i terreni, che la rivalutazione va valutata in presenza di aree edificabili o fondi rivenduti nel quinquennio;
circa le partecipazioni, che non vanno più distinte le qualificate dalle non qualificate.
Se la rivalutazione di una partecipazione riguarda soggetti non quotati in mercati regolamentati, posseduta in proprietà o in usufrutto, la perizia giurata deve riferirsi all'intero patrimonio sociale e il valore deve essere “cristallizzato” all'1/1/2018, mentre il costo della perizia risulta deducibile dalla società che deve aver conferito il mandato al commercialista, in quote costanti nell'esercizio e nei quattro successivi, ovvero incrementa il costo rivalutato, se redatta per conto dei soci.
Per i terreni, il costo della perizia rappresenta un incremento del costo rivalutato, se esso è rimasto a carico del contribuente e/o dei contribuenti proprietari, usufruttuari, in diritto di superficie o enfiteusi dei beni oggetto di stima.
Operativamente, per il pagamento saranno utilizzati i vecchi codici tributo “8055” per la rideterminazione delle partecipazioni; “8056” per i terreni edificabili e/o con destinazione agricola, indicando, quale anno di riferimento, il “2018”.
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