Il comma 473 della Finanziaria 2006 (legge n. 266/05) concede di rideterminare il valore delle aree fabbricabili non ancora edificate, risultanti nel bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004 (sia se classificate tra i beni dell'impresa sia tra i beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa, ovvero i beni merce) ma, mancando gli opportuni chiarimenti sull'operazione di rivalutazione, questa facoltà, per le società, al momento della predisposizione dei bilanci è bloccata. Le incognite dell'operazione investono, tra gli altri, i seguenti argomenti: la definizione stessa di area fabbricabile (che non può essere quella fornita dal legislatore con l'articolo 11-quaterdecies, comma 16, del Dl fiscale, n. 203/05), la possibilità di rivalutazione di un terreno divenuto edificabile dopo il 31 dicembre 2004, la classificazione delle aree ricomprese nella zona per servizi, la possibilità di rivalutazione di aree non ancora edificate al 31 dicembre 2004 ma sulle quali erano iniziate le opere di urbanizzazione, il concetto di utilizzazione edificatoria, il trasferimento dell'obbligo di costruire all'acquirente nel caso di cessione dell'area nel quinquennio, l'individuazione del bilancio d'esercizio in cui va eseguita la rivalutazione.
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