Ritocco alle rendite di inabilità

Pubblicato il 22 maggio 2008 Il decreto del ministro del Lavoro e della Previdenza sociale del 1° aprile 2008, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 131 della “Gazzetta Ufficiale” n. 118 del 21 maggio, contiene le tabelle – revisionate – dei coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite di inabilità e di quelle in favore dei superstiti dei lavoratori infortunati. La revisione è disposta dall’articolo 39, comma 1, del Testo unico Inail approvato con Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, che stabilisce che le tabelle dei coefficienti per il calcolo dei valori capitali delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti devono essere soggette a revisione almeno ogni cinque anni. Nel momento in cui si accerta che dall’infortunio o dalla malattia professionale deriva un’inabilità permanente tale da ridurre l’attitudine al lavoro in misura superiore al 10% per l’infortunio o al 20% per la malattia professionale viene erogata una rendita di inabilità rapportata al grado dell’inabilità stessa.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Infortuni domestici: per i finanziamenti INAIL, domande dal 12 marzo 2025

13/01/2025

Possibili frodi nelle scritture contabili di periodo e in quelle di rettifica

10/01/2025

Tassazione cripto-attività: tutte le novità della Legge di Bilancio 2025

10/01/2025

Terzo settore: finanziamento di progetti sull’Intelligenza artificiale

10/01/2025

Carta Acquisti 2025: tutto su requisiti, benefici e modalità di richiesta

10/01/2025

Nuove procedure per frazionamenti catastali dal 2025

10/01/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy