La corte di Cassazione - sentenza n. 38938 del 24 ottobre 2005 - sostiene che, provato l'avvenuto pagamento della retribuzione, il reato di omesso versamento delle ritenute è configurabile tanto quando il datore effettua le ritenute stesse non versandole, quanto se egli non trattiene alcuna somma. La prova della corresponsione delle ritenute può essere, in ogni caso, fornita con qualsiasi mezzo.
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