L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 165 dell’11 luglio respinto l’istanza di interpello di una società che, per sfuggire alla sanzione per l’omesso versamento di somme dovute e a quella per il mancato versamento delle ritenute da parte del sostituto (articoli 13 e 14, dlgs n. 471/97), aveva provveduto a recuperare i compensi erogati per poi corrisponderli di nuovo, adempiendo agli obblighi a carico del sostituto d’imposta. Secondo l’Agenzia, la mancata effettuazione delle ritenute comporta l’applicazione della sanzione pari al 20% dell’importo non trattenuto a carico del sostituto e l’omesso versamento comporta una sanzione pari al 30% di quanto non pagato o pagato in ritardo. La società può ricorrere al ravvedimento operoso con applicazione della sanzione ridotta ad un quinto del minimo.
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