Nel caso in cui il sostituto d’imposta abbia effettuato le ritenute ma avesse omesso di versarle al Fisco, non è ravvisabile una responsabilità solidale tra sostituto stesso e sostituito. Pertanto l’obbligazione è ritenuta estinta per quanto riguarda il sostituito, ma deve essere di nuovo costituita per il sostituto che ha effettuato la ritenuta. Dunque non può sussistere l’obbligazione precedente in quanto si configurerebbe una doppia imposizione. Questa la decisione della Commissione Tributaria di Milano, riguardo il ricorso di un contribuente il cui datore di lavoro aveva effettuato il prelievo delle ritenute ma non aveva consegnato il Cud.
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