Ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo. Interesse di mora al 5,0243%
Pubblicato il 24 giugno 2011
L’articolo 30 del Dpcm n. 602 del 1973, prevede l’applicazione degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, a partire dalla notifica della cartella e fino alla data di pagamento, ad un tasso da determinarsi annualmente con decreto del Ministero delle Finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.
Il provvedimento agenziale 7 settembre 2010 ha fissato, con effetto dal 1°ottobre 2010, al 5,7567 per cento in ragione annuale, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo.
Interessata la Banca d’Italia, con nota n. 356521 del 22 aprile 2011, essa ha stimato al 4,0243% la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 gennaio 2010.
Tenuto conto della flessione registrata nell’anno 2010 dei tassi bancari attivi, viene ritenuto congruo ridurre al 5,0243% l’attuale misura degli interessi di mora. Il tasso è stato individuato applicando la maggiorazione di un punto percentuale alla media dei tassi bancari attivi, come individuata dalla Banca d’Italia. La maggiorazione é ritenuta necessaria per differenziare, in ragione della condotta del contribuente, le misure del tasso di interesse nelle diverse ipotesi di riscossione mediante ruolo.
Il nuovo provvedimento agenziale del
22 giugno 2011 fissa, dunque, con effetto dal 1° ottobre 2011, al 5,0243 per cento in ragione annuale, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo di cui al riferito articolo 30 del Dpcm n. 602 del 1973.